Art. 47 — Rinvio
Per quanto non previsto nella presente legge e dal testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e dal regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
Testo vigente dal 16 maggio 1964
