Al personale cui si riferisce la presente legge, in servizio presso l'Avvocatura dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa, e' attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali nella misura del 2,50 per cento ciascuno dello stipendio iniziale nella qualifica di appartenenza alla data medesima. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 novembre 1973, n. 734

1

La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 33, comma 2)che gli assegni personali pensionabili previsti dal presente articolo sono soppressi.

Testo vigente dal 25 novembre 1973

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-04-05;284~art46 · fonte su Normattiva