Art. 31 — Commissioni di disciplina
La Commissione di disciplina e' costituita di un direttore centrale che la presiede, di due funzionari delle carriere direttive che rivestono qualifica di ispettore generale e di due rappresentanti del personale scelti tra i dipendenti in attivita' di servizio fra terne proposte dalle organizzazioni sindacali, a carattere nazionale del personale stesso. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore amministrativo. Per ogni componente la Commissione e il segretario e' nominato un supplente con qualifica non inferiore a quella del titolare. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di tutti i componenti. Nessuno puo' far parte della Commissione per piu' di quattro anni consecutivi. La nomina dei componenti la Commissione e del segretario e' effettuata, all'inizio di ogni biennio, dal Ministro per le finanze.
Testo vigente dal 29 dicembre 1956
