Il rapporto informativo annuale e' redatto:

  • a)per il personale in servizio presso la Direzione generale:
  • 1)per i funzionari delle carriere direttive che rivestono qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe ed a quella di ispettore superiore amministrativo, dal direttore generale. Il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione;
  • 2)per il restante personale, dal funzionario preposto al rispettivo servizio od ufficio. Il giudizio complessivo e' espresso dai direttori centrali;
  • b)per il personale in servizio presso gli organi periferici:
  • 1)per i capi degli stabilimenti, opifici, ispettorati, dal direttore centrale della rispettiva branca di servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale;
  • 2)per il restante personale, dal capo dello stabilimento, opificio, ispettorato, dal quale il personale stesso dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore centrale della rispettiva branca di servizio.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1417~art30 · fonte del testo