Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Art. 46 — Modalità per l'indizione dei concorsi previsti dagli articoli 41, 42, 43 e 44

I concorsi previsti dagli articoli 41, 42, 43 e 44, sono indetti con decreto del Ministro per le finanze e sono effettuati secondo le modalita' previste dall'art. 6, salvo quanto disposto dal primo comma degli articoli 41 e 42 e dall'art. 44.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1417~art46 · fonte del testo