I concorsi di ammissione di cui agli articoli 3 e 4, sono indetti con decreto del Ministro per le finanze. I concorsi per esami comprendono: tre prove scritte ed una orale per l'accesso alle carriere direttive; due prove scritte ed una orale per l'accesso alle carriere di concetto nonche' a quelle esecutive tecnica e d'ordine; una prova scritta ed una orale, nonche' una prova pratica di dattilografia o stenodattilografia per l'accesso al ruolo del personale di dattilografia. Nel bando di concorso di cui al presente articolo l'Amministrazione indica lo speciale titolo di studio necessario a seconda delle esigenze del servizio, nonche' i programmi di esame, in base a determinazione adottata dal Consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1417~art6 · fonte del testo