Per l'ammissione ai concorsi di cui agli articoli 3 e 4, gli aspiranti debbono aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi stessi, il 18° anno di eta' e non superato, alla medesima data:

  • A)Per le carriere direttive:
  • 1)il 32° anno di eta', per il ruolo del personale tecnico;
  • 2)il 30° anno di eta', per il ruolo del personale amministrativo.
  • B)Per le carriere di concetto:
  • 1)il 25° anno di eta', per i ruoli del personale amministrativo e tecnico;
  • 2)il 32° anno di eta', per il ruolo del personale degli interpreti-traduttori.
  • C)Per le carriere esecutive: il 25° anno di eta', per i ruoli del personale tecnico, d'ordine e per quello di dattilografia.
  • D)Per le carriere del personale ausiliario:
  • 1)il 40° anno di eta', per il ruolo del personale di vigilanza;
  • 2)il 25° anno di eta', per il ruolo del personale di anticamera. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eta' o i quarantacinque per i mutilati egli invalidi di guerra.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1417~art5 · fonte del testo