Art. 5 — Limiti di età per l'ammissione in carriera
Per l'ammissione ai concorsi di cui agli articoli 3 e 4, gli aspiranti debbono aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi stessi, il 18° anno di eta' e non superato, alla medesima data:
- A)Per le carriere direttive:
- 1)il 32° anno di eta', per il ruolo del personale tecnico;
- 2)il 30° anno di eta', per il ruolo del personale amministrativo.
- B)Per le carriere di concetto:
- 1)il 25° anno di eta', per i ruoli del personale amministrativo e tecnico;
- 2)il 32° anno di eta', per il ruolo del personale degli interpreti-traduttori.
- C)Per le carriere esecutive: il 25° anno di eta', per i ruoli del personale tecnico, d'ordine e per quello di dattilografia.
- D)Per le carriere del personale ausiliario:
- 1)il 40° anno di eta', per il ruolo del personale di vigilanza;
- 2)il 25° anno di eta', per il ruolo del personale di anticamera. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eta' o i quarantacinque per i mutilati egli invalidi di guerra.
Testo vigente dal 29 dicembre 1956
