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Gli insegnanti degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica si distinguono in straordinari e ordinari. La qualifica di straordinari e' attribuita all'atto della nomina in ruolo; quella di ordinario e' conferita dopo il favorevole compimento di un biennio; di prova. La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti elementari del ruolo in soprannumero.
Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
