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Gli insegnanti degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica si distinguono in straordinari e ordinari. La qualifica di straordinari e' attribuita all'atto della nomina in ruolo; quella di ordinario e' conferita dopo il favorevole compimento di un biennio; di prova. La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti elementari del ruolo in soprannumero.

Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;165~art1 · fonte del testo