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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. I benefici di carriera, previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio Con la stessa decorrenza si provvede alla riliquidazione del trattamento di quiescenza, previa ricostruzione della carriera in base alle disposizioni della presente legge, per il personale insegnante, direttivo e ispettivo cessato dal servizio nel periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957.

Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;165~art28 · fonte del testo