Art. 29 — Copertura della spesa
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All'onere della presente legge si fara' fronte con i proventi derivanti, ai sensi dell'art. 75 del regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, dall'argento monetato giusta la legge 21 novembre 1957, n. 1141, nonche' con le entrate di cui al comma seguente. E' autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1957-58 delle somme di lire 2.461.800.000 e di lire 313.200.000 da, prelevarsi rispettivamente dal conto corrente infruttifero di Tesoreria, "Ministero del tesoro Provento netto buoni del Tesoro novennali 1961 - legge 14 dicembre 1951, n. 1325, art. 9" e da quello "Liquidazione beni tedeschi in Italia".
Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
