[1]Il medico incaricato puo' essere autorizzato a non prestare la propria opera, con perdita del trattamento economico, nei casi e per la durata appresso indicati:

  • a)per infermita' che comporti un'assenza di durata superiore a quella prevista dal precedente articolo 18: durata massima mesi 10;
  • b)per richiamo alle armi: per la durata del richiamo stesso;
  • c)per motivi privati o di studio: durata massima mesi 12;
  • d)per matrimonio: giorni 15.

[2]Le assenze di cui alle lettere a) e c) del precedente comma sono autorizzate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia su documentata istanza dell'interessato e in base a rapporto del direttore dell'istituto o servizio; nella ipotesi di cui alla lettera a) la sussistenza dell'infermita' che impedisca il regolare disimpegno dell'incarico viene accertata, se del caso, in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione centrale. L'assenza prevista alla lettera d) e' autorizzata dal direttore dell'istituto o servizio. I periodi di assenza di cui alle lettere a) e c) del precedente primo comma non sono computabili ai fini dell'aumento periodico della retribuzione, nonche' della indennita' di soppressione di posto, di cui al successivo articolo 40. La durata complessiva delle assenze per motivi privati o di studio non puo' superare in ogni caso dodici mesi in un quinquennio.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art19 · fonte su Normattiva