Art. 40 — Indennizzo per soppressione di posto
Ai medici incaricati, i quali cessino dall'incarico per soppressione di posto, ai sensi del precedente articolo 37, e' liquidato un indennizzo in misura pari all'ammontare del compenso mensile, previsto dal precedente articolo 38, percepito all'atto della cessazione dall'incarico, per ogni anno di effettivo incarico espletato, valutando per intero la frazione di anno superiore a sei mesi.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
