Gli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali sono conferiti con le stesse norme in vigore per le altre scuole secondarie statali. Le supplenze sono conferite dal rettore nei casi e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni. Gli incarichi e le supplenze per le scuole elementari dei Convitti nazionali sono egualmente conferiti con le modalita' previste per le corrispondenti scuole statali.

Testo vigente dal 6 aprile 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-03-09;150~art5 · fonte su Normattiva