Le scuole annesse ai Convitti nazionali, previste dall'articolo 1 della presente legge, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le scuole statali dello stesso tipo.
Testo vigente dal 6 aprile 1967
Le scuole annesse ai Convitti nazionali, previste dall'articolo 1 della presente legge, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le scuole statali dello stesso tipo.
Testo vigente dal 6 aprile 1967
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1967-03-09;150~art6 · fonte su Normattiva