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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 50 milioni, si fara' fronte, per l'esercizio finanziario 1956-57, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 9 marzo 1957 al 20 gennaio 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-01-05;33~art21 · fonte del testo