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[1]I Segretari, i Vice Segretari, il Segretario amministrativo, e gli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Gran Consiglio, a norma dell'art. 11. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Con le stesse forme, possono essere, in ogni tempo, revocati.

[2]Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, il Segretario del Partito Nazionale Fascista puo' essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1928 al 16 dicembre 1929

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-09;2693~art14 · fonte del testo