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[1]Il Segretario del Partito Nazionale Fascista e' Segretario del Gran Consiglio.

[2]Il Capo del Governo puo' delegarlo a convocare e presiedere il Gran Consiglio in caso di sua assenza od impedimento, o di vacanza della carica.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1928 al 5 agosto 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-09;2693~art3 · fonte del testo