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[1]Sono membri del Gran Consiglio per un tempo illimitato:

[2]1° i quadrumviri della Marcia su Roma;

[3]2° coloro che, per la loro qualita' di membri del Governo, abbiano fatto parte del Gran Consiglio per almeno tre anni;

[4]3° i Segretari del Partito Nazionale Fascista usciti di ufficio dopo il 1922.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1928 al 16 dicembre 1929

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urn:nir:stato:legge:1928-12-09;2693~art4 · fonte del testo