Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali

Art. 18 — Cessazione dal servizio dei magistrati militari e dei cancellieri giudiziari militari

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Per la cessazione dal servizio dei magistrati militari e dei cancellieri giudiziari militari per limiti di eta', si osservano le disposizioni dell'art. 19 del R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316.

Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-14;863~art18 · fonte del testo