Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali
Art. 18 — Cessazione dal servizio dei magistrati militari e dei cancellieri giudiziari militari
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Per la cessazione dal servizio dei magistrati militari e dei cancellieri giudiziari militari per limiti di eta', si osservano le disposizioni dell'art. 19 del R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316.
Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010
