Art. 14 — Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati
((I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto piu' vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.)) Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento. ((L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilita' di procedere a trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.)) E' assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione. E' consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attivita' organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza. ((Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attivita' trattamentali. Alle madri e' consentito di tenere presso di se' i figli fino all'eta' di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido. L'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identita' di genere o dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. E' in ogni caso garantita la partecipazione ad attivita' trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.))
Testo vigente dal 10 novembre 2018, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva