Art. 21Lavoro all'esterno

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L'amministrazione penitenziaria prende tutte le iniziative per assicurare ai detenuti e agli internati il lavoro meglio rispondente alle condizioni ambientali e dei soggetti, organizzandolo sia nell'interno degli istituti sia all'esterno di essi. Nel caso di assegnazione al lavoro all'esterno, i detenuti e gli internati, da soli o in gruppi, possono essere scortati per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni ventuno, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di eta', se ammessi al lavoro all'esterno, sono avviati al lavoro senza scorta salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato.

Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 31 ottobre 1986 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art21 · fonte su Normattiva