Art. 3Parita' di condizioni fra i detenuti e gli internati

Negli istituti penitenziari e' assicurata ai detenuti ed agli internati parita' di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno.

Testo vigente dal 9 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art3 · fonte su Normattiva