Art. 33 — Isolamento
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Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo e' ammesso:
- 1)quando e' prescritto per ragioni sanitarie;
- 2)durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attivita' in comune;
- 3)per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a quando cio' sia ritenuto necessario dall'autorita' giudiziaria.
Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018 · versione 0 su Normattiva