Art. 33Isolamento

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Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo e' ammesso:

  • 1)quando e' prescritto per ragioni sanitarie;
  • 2)durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attivita' in comune;
  • 3)per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a quando cio' sia ritenuto necessario dall'autorita' giudiziaria.

Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art33 · fonte su Normattiva