Art. 40 — Autorita' competente a deliberare le sanzioni
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Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore. Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato piu' elevato in grado, con funzioni di presidente, dal sanitario e dall'educatore.
Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018 · versione 0 su Normattiva