Art. 42 — Trasferimenti
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I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie. I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492)).
Testo vigente dal 8 gennaio 1993 al 10 novembre 2018 · versione 24 su Normattiva