Art. 46Assistenza post-penitenziaria

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018. Leggi il testo vigente →

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo. Il definitivo reinserimento nella vita libera e' agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente. I dimessi affetti da gravi infermita' fisiche o da infermita' o anormalita' psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanita' pubblica.

Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art46 · fonte su Normattiva