Art. 46 — Assistenza post-penitenziaria
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I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo. Il definitivo reinserimento nella vita libera e' agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente. I dimessi affetti da gravi infermita' fisiche o da infermita' o anormalita' psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanita' pubblica.
Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018 · versione 0 su Normattiva