Art. 55(Interventi del servizio sociale nella liberta' vigilata.) Nei confronti dei sottoposti alla liberta' vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale

Testo vigente dal 2 febbraio 1977, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art55 · fonte su Normattiva