Art. 55(Interventi del servizio sociale nella liberta' vigilata.) Nei confronti dei sottoposti alla liberta' vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale

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I sottoposti alla liberta' vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, sono affidati al servizio sociale, al fine del loro reinserimento sociale.

Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 2 febbraio 1977 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art55 · fonte su Normattiva