Art. 58 — Comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza
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Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza, ((...)), e' data immediata comunicazione all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.
Testo vigente dal 1 luglio 2002 al 10 novembre 2018 · versione 52 su Normattiva