Art. 58Comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 2002 al 10 novembre 2018. Leggi il testo vigente →

Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza, ((...)), e' data immediata comunicazione all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.

Testo vigente dal 1 luglio 2002 al 10 novembre 2018 · versione 52 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art58 · fonte su Normattiva