Art. 58 — Comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza
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Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza, esclusi quelli di cui all'articolo 56, e' data immediata comunicazione all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.
Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva