Art. 63Centri di osservazione

I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti. I predetti svolgono direttamente le attivita' di osservazione indicate nell'articolo 13 e prestano consulenze per le analoghe attivita' di osservazione svolte nei singoli istituti. Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale. Su richiesta dell'autorita' giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per la esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale. I centri di osservazione svolgono, altresi', attivita' di ricerca scientifica.

Testo vigente dal 9 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art63 · fonte su Normattiva