Art. 65
Istituti per infermi e minorati
I soggetti affetti da infermita' o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento. A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.
Testo vigente dal 9 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva