Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Liberazione anticipata – Facoltà del condannato di formulare istanza per il riconoscimento dei semestri – Condizione – Sussistenza di uno specifico interesse, diverso da quello alla determinazione del fine pena e del termine di accesso a misure alternative o a benefici penitenziari – Irragionevolezza e violazione della finalità rieducativa della pena e dei principi del giusto processo – Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 167002).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, e 111, sesto comma, Cost., l’art. 69-bis, comma 3, della legge n. 354 del 1975, come sostituito dall’art. 5, comma 3, del d.l. n. 92 del 2024, come convertito, limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima». La disciplina censurata dai Magistrati di sorveglianza di Spoleto e di Napoli – precludendo al condannato di formulare istanza di liberazione anticipata in assenza di uno «specifico interesse» diverso da quello alla determinazione del fine pena e del termine di accesso a misure alternative o a benefici penitenziari – viola la finalità rieducativa della pena che l’istituto è prioritariamente indirizzato a favorire, così determinando anche un vizio di irragionevolezza intrinseca, nonché i principi del giusto processo nella fase esecutiva. L’attuale meccanismo di valutazione globale dei semestri, infatti, fa venir meno il riscontro periodico sulla qualità del percorso trattamentale – prima assicurato dalla possibilità di una valutazione frazionata, semestre per semestre, sollecitata da una istanza dell’interessato – che costituiva per il detenuto uno stimolo importante, se positivo, a proseguire nel cammino di cambiamento intrapreso o, se negativo, a modificare il proprio comportamento; sotto diverso profilo, esso rende arduo, a distanza, in ipotesi, di molti anni dal semestre di riferimento, l’adempimento dell’obbligo di motivazione del provvedimento e l’esercizio del diritto di difesa. Non valgono ad elidere i vizi riscontrati né l’obbligo di indicare nell’ordine di esecuzione le detrazioni di cui il condannato potrà o meno fruire, perché solo la verifica periodica è idonea a segnalare le specifiche criticità riscontrate nel semestre e a consentire al condannato di superarle; né l’obbligo di comunicare il giudizio negativo dell’amministrazione, da cui la residua possibilità per il condannato di presentare istanza, perché il magistrato di sorveglianza potrebbe negare le detrazioni anche in presenza di un giudizio non negativo e dunque l’interesse del detenuto a sollecitare un valutazione sussiste anche in questo caso.
Riguarda ancheart. 5 d.l. 92/2024
Liberazione anticipata - Concessione - Disciplina - Procedura camerale e assenza di contraddittorio tra le parti - Prospettato contrasto con il diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede che al procedimento di liberazione anticipata si applichino le disposizioni regolative del procedimento di sorveglianza, di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Nell'ipotesi in esame, infatti, più che una violazione del principio del contraddittorio – dalla cui compromissione deriverebbe il lamentato ‘vulnus’ –, potrebbe semmai venire in rilievo, dal lato del richiedente, solo un diretto sacrificio del diritto di difesa: evenienza che, peraltro, non può dirsi realizzata, posto che il condannato, da un lato, è in grado di illustrare e "difendere" la propria domanda di liberazione anticipata e, dall'altro, di opporsi ad una eventuale decisione reiettiva. – In tema di compatibilità con il diritto di difesa di modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito, citate, 'ex plurimis', rispetto al procedimento per decreto, le ordinanze n. 8 del 2003 e n. 432 del 1998 ed i precedenti ivi richiamati. – Sul consolidato principio secondo cui l'esercizio del diritto di difesa è suscettibile di essere regolato in modo diverso in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze dei singoli procedimenti, ricordate, ‘ex plurimis’, le ordinanze n. 8 del 2003 e n. 203 del 2002 ed i precedenti ivi richiamati.