Art. 88Attuazione dei ruoli del personale

L'istituzione del ruolo organico del personale di concetto di servizio sociale per adulti, l'ampliamento del ruolo organico del personale direttivo di servizio sociale, l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti e l'ampliamento del ruolo degli operai specializzati addetti agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti dalla presente legge, saranno attuati entro un periodo di sette anni.

Testo vigente dal 9 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art88 · fonte su Normattiva