Art. 90
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663
Testo vigente dal 31 ottobre 1986, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663
Testo vigente dal 31 ottobre 1986, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 101 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Avellino con ordinanza dell'11 dicembre 1982. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte…
ECLI:IT:COST:1986:202 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art90 · fonte su Normattiva