Art. 90
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663
Testo vigente dal 31 ottobre 1986, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663
Testo vigente dal 31 ottobre 1986, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DELLA PENA - DECRETI DEL MINISTRO INTERFERENTI CON IL TRATTAMENTO PREDISPOSTO DAL GIUDICE DI SORVEGLIANZA - MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA ASSOLUTAMENTE OMESSA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile, per assoluta omissione della motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 101 e 13, comma secondo, Cost. - dell'art. 90 della l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario), in quanto consente, da parte del Ministro, l'emanazione di un decreto col quale e' possibile vanificare l'azione di trattamento predisposta dal Magistrato di sorveglianza nei confronti del detenuto.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art90 · fonte su Normattiva