Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006. Leggi il testo vigente →
[1]Per ogni Sezione e' costituito, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, un Comitato, composto del presidente della Sezione e di non piu' di dieci componenti di essa, che abbiano stabile residenza a Roma.
[2]I presidenti di Sezione possono aggregare di volta in volta al rispettivo Comitato altri componenti la Sezione per l'esame di speciali questioni.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006
