Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Gli organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, quali risultano dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1951, n. 971, sono sostituiti dai seguenti:

[2]marescialli maggiori ed aiutanti di battaglia...........N. 2.500 marescialli capi........................................." 3.300 marescialli ordinari....................................." 3.900 sergenti maggiori........................................" 7.200

[3]L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio e' stabilito in 1.500 unita'. La forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma e' determinata annualmente con la legge di bilancio.

Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-10-14;1191~art1 · fonte del testo