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Per i sergenti e i sergenti maggiori rimasti in servizio oltre i previsti vincoli di ferma e di rafferma in attesa, rispettivamente, della promozione e della nomina in servizio permanente, il predetto servizio si considera come prestato in prosecuzione di ferma e di rafferma. Per i sergenti maggiori il servizio stesso e' considerato valido ai fini del compimento del periodo di permanenza nel grado richiesto per l'avanzamento a maresciallo ordinario.

Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-10-14;1191~art10 · fonte del testo