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Gli organici di cui all'articolo 1 saranno raggiunti in un periodo di quattro anni come indicato nell'annessa tabella. A decorrere dal 1 gennaio 1970 e' soppressa la tabella A annessa alla legge 9 luglio 1967, n. 564.
Testo in vigore dal 9 marzo 1970 al 9 ottobre 2010
