Fino all'entrata in vigore delle nuove leggi sullo stato e sull'avanzamento dei sottufficiali, e con decorrenza 1 luglio 1948, le promozioni nei vari gradi dei sottufficiali dell'Esercito sono effettuate solo ad anzianita' in deroga a quanto disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, quali risultano sostituiti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 della legge 11 luglio 1941, n. 820. Per l'anno 1948 il quadro di avanzamento ha validita' dal 1 luglio al 31 dicembre 1948.

Testo vigente dal 1 ottobre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;971~art3 · fonte del testo