I sottufficiali in carriera continuativa dichiarati irreperibili a norma dell'art. 124 della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni, sono cancellati dai ruoli organici con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilita'. In caso di successiva accertata reperibilita' sono reinseriti nei ruoli col proprio grado ed anzianita', eventualmente anche in eccedenza agli organici, salvo il riassorbimento dell'eccedenza stessa al verificarsi della prima vacanza nel grado.

Testo vigente dal 1 ottobre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;971~art4 · fonte del testo