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L'organico della banda dell'Arma dei carabinieri e' cosi' stabilito: 1 ufficiale, maestro direttore; 1 maresciallo maggiore "carica speciale", vice direttore; 102 sottufficiali, appuntati e carabinieri, musicanti. Il personale della banda dell'Arma dei carabinieri e' compreso nell'organico dell'Arma. Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e carabinieri in eccedenza all'organico previsto al primo comma, anche se in qualita' di musicanti aggregati o di allievi musicanti.2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2a

Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.

Testo in vigore dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art1 · fonte su Normattiva