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La nomina a maresciallo maggiore "carica speciale" vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri e a maresciallo di prima classe, vice direttore della banda dell'Aeronautica militare ha luogo in base a concorso riservato ai musicanti effettivi in servizio, con qualsiasi grado, nelle Forze armate o nei Corpi di polizia. In mancanza di concorrenti idonei, la nomina e' effettuata mediante pubblico concorso. Per poter partecipare ai concorsi di cui al presente articolo e' necessario:

  • 1)avere conseguito, in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di strumento a fiato per una delle prime categorie;
  • 2)avere compiuto, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, il 25° anno di eta' e non aver superato alla data stessa il 35°. Detto limite e' elevato ad anni 40 se trattasi di militare in servizio nelle Forze armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e della banda dell'Aeronautica militare si prescinde dal limite massimo di eta'. I concorrenti che non siano gia' in servizio nell'Arma dei, carabinieri e nell'Aeronautica debbono essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella stessa Arma dei carabinieri e nell'Arma aeronautica, ruolo servizi, ad eccezione dello stato di celibe.2a3
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2a

Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.

D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196

3

Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera b)) che e' abrogata "la legge 10 marzo 1965, n. 121".

Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 1 settembre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art10 · fonte su Normattiva