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La nomina a maresciallo maggiore "carica speciale" vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri e a maresciallo di prima classe, vice direttore della banda dell'Aeronautica militare ha luogo in base a concorso riservato ai musicanti effettivi in servizio, con qualsiasi grado, nelle Forze armate o nei Corpi di polizia. In mancanza di concorrenti idonei, la nomina e' effettuata mediante pubblico concorso. Per poter partecipare ai concorsi di cui al presente articolo e' necessario:
- 1)avere conseguito, in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di strumento a fiato per una delle prime categorie;
- 2)avere compiuto, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, il 25° anno di eta' e non aver superato alla data stessa il 35°. Detto limite e' elevato ad anni 40 se trattasi di militare in servizio nelle Forze armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e della banda dell'Aeronautica militare si prescinde dal limite massimo di eta'. I concorrenti che non siano gia' in servizio nell'Arma dei, carabinieri e nell'Aeronautica debbono essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella stessa Arma dei carabinieri e nell'Arma aeronautica, ruolo servizi, ad eccezione dello stato di celibe.2a3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.
D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196
3Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera b)) che e' abrogata "la legge 10 marzo 1965, n. 121".
Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 1 settembre 1995
