Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1995 al 1 settembre 1995. Leggi il testo vigente →
I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e i sottufficiali, i primi avieri e gli avieri scelti musicanti della banda dell'Aeronautica militare sono reclutati, per ciascuna delle categorie di cui all'annessa tabella A, mediante concorsi per esami, integrati da esperimenti pratici. Possono partecipare al suddetti concorsi:
- 1)i sottufficiali e i militari di truppa di ogni grado in servizio o in congedo delle Forze armate e dei Corpi di polizia;
- 2)i giovani che non abbiano concorso alla leva. Per poter partecipare ai concorsi e' necessario aver compiuto, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, il 18° anno di eta' e non aver superato alla data stessa il 30° anno di eta'. Tale limite e' elevato di anni 5 per i militari in servizio delle Forze armate o dei Corpi di polizia. Per i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e per quelli della banda dell'Aeronautica militare che concorrono per una categoria superiore a quella di appartenenza nella rispettiva banda, si prescinde dal limite di eta'. I concorrenti che non siano gia' in servizio nell'Arma dei carabinieri e nell'Aeronautica debbono essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella stessa Arma dei carabinieri e nell'Arma aeronautica, ruolo servizi, ad eccezione dello stato di celibe.2a3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.
D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196
3Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera b)) che e' abrogata "la legge 10 marzo 1965, n. 121".
Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 1 settembre 1995
