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Gli esami del concorso per la nomina a musicante consistono nelle seguenti prove:
- 1)per i concorrenti di tutte le categorie, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:
- a)esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;
- b)lettura a prima vista di un brano di musica;
- c)nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;
- 2)per i concorrenti delle prime e delle seconde categorie:
- a)direzione di un pezzo eseguito dalla banda;
- b)dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda;
- 3)per i concorrenti delle prime categorie: armonizzazione per pianoforte di un brano di musica;
- 4)per i concorrenti per gli strumenti a percussione, a qualsiasi categoria essi aspirino:
- a)un esperimento di lettura musicale;
- b)dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia da solo, sia in una esecuzione di insieme della banda;
- c)dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.2a3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.
D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196
3Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera b)) che e' abrogata "la legge 10 marzo 1965, n. 121".
Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 1 settembre 1995
