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L'avanzamento dei musicanti ha luogo fino al grado di maresciallo maggiore o maresciallo di 1ª classe. Per l'avanzamento il musicante deve essere in possesso dei requisiti necessari per rivestire il grado superiore; non e' richiesta la frequenza di corsi o il superamento di esami. Il giudizio di avanzamento dei musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e' espresso dalle autorita' competenti a giudicare i pari grado dell'Arma appartenenti alla Legione allievi carabinieri di Roma. Il giudizio di avanzamento del musicanti della banda dell'Aeronautica militare e' espresso dalle Commissioni di avanzamento competenti a giudicare i pari grado dell'Arma aeronautica, ruolo servizi. Il musicante e' valutato per l'avanzamento quando abbia compiuto la permanenza stabilita, per il suo grado e la sua categoria, dalla tabella B annessa alla presente legge. La promozione al grado superiore del musicante giudicato idoneo decorre dal giorno successivo a quello nel quale lo stesso ha ultimato il periodo di permanenza nel grado. La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore, e l'eccedenza e' assorbita al verificarsi della prima vacanza. Il musicante giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, e' valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio e' ancora di non idoneita', il musicante non e' piu' valutato ai fini dell'avanzamento. Il musicante, giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o della terza valutazione, e' promosso con anzianita' ritardata rispettivamente di 12 e di 24 mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.
Testo in vigore dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995
