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Il musicante delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare che non sia piu' ritenuto tecnicamente idoneo per la categoria di appartenenza e' sottoposto - su proposta del rispettivo ufficiale maestro direttore della banda - ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come allo articolo 16. Qualora la Commissione giudichi il musicante non piu' idoneo per la categoria di appartenenza ma idoneo per una categoria inferiore, si fa luogo al passaggio di categoria anche se non vi sia disponibilita' di posti, salvo a riassorbire la eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. Il musicante conserva il grado posseduto, anche se superiore a quello massimo stabilito dall'articolo 18 per la categoria nella quale viene trasferito. Il musicante giudicato dalla Commissione non idoneo per tutte la categorie cessa di far parte della banda e, se non abbia gia' raggiunto il limite di eta' previsto per la cessazione dal servizio del pari grado del rispettivo ruolo di appartenenza e' impiegato: se dell'Arma del carabinieri, nei normali servizi di istituto; se dell'Aeronautica militare, nella categoria governo del ruolo servizi. Il musicante che all'atto in cui cessa di far parte della banda abbia gia' superato il limite di eta' di cui al comma precedente e' collocato in congedo.
Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 21 settembre 1987
