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L'impiego delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare e' disposto, rispettivamente, dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando della seconda regione aerea. Puo' essere autorizzata, su richiesta di enti o comitatati, la partecipazione delle bande a manifestazioni indette in occasione di particolari solennita'. In tali casi, qualora le bande debbano recarsi fuori sede, ai suoi componenti e' corrisposto il trattamento di missione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. La spesa relativa, compresa quella per il viaggio del personale e il trasporto del materiale, e' a carico degli enti o comitati richiedenti che debbono anticipare i fondi occorrenti versandoli in Tesoreria, con imputazione allo speciale capitolo dell'entrata, per essere portati in aumento - con decreto del Ministro per il tesoro - allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Eventuali altre somme erogate dagli enti o comitati richiedenti sono direttamente versate, per la banda dell'Arma dei carabinieri al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri e loro famiglie e, per la banda dell'Aeronautica militare, alla Opera nazionale per gli orfani degli aviatori.

Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 21 settembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art23 · fonte su Normattiva