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((I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa musicanti di cui al primo comma dell'articolo 24 possono essere reclutati in base agli articoli 14, 16 e 17)).

Testo in vigore dal 28 giugno 1986 al 21 settembre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art26bis · fonte su Normattiva